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Polizze assicurative obbligatorie per i medici

Polizze assicurative obbligatorie per i medici
22-08-2012
L'obbligo della sottoscrizione della polizza assicurativa è stato stabilito dal Decreto Legge 138/2011 successivamente convertito nella Legge 148/2011. Il provvedimento rientra nel più generale processo di riforma degli ordini professionali avviato dal governo Monti e risponde a una duplice esigenza: da un lato, tutelare i professionisti dal punto di vista economico nel momento in cui questi siano chiamati a risarcire i danni subiti dai propri clienti e, dall'altro lato, tutelare gli stessi clienti, mettendo loro a disposizione uno strumento che li garantisca maggiormente dal rischio di subire danni usufruendo di servizi professionali di diversa natura. Finora le polizze assicurative di questo genere erano consigliate ma non obbligatorie, se non in casi specifici, come quello che coinvolgeva i commercialisti tenuti al rilascio del visto di conformità per le compensazioni di crediti IVA superiori a 15.000 euro. L'obbligo di copertura assicurativa coinvolge categorie di professionisti operanti in aree caratterizzate da diversi profili di rischio: professionisti dell'area medica (come medici e farmacisti), dell'area tecnica (come architetti e ingegneri) e dell'area giuridico-economica (come avvocati, notai, commercialisti (http://www.elenco-commercialisti.it), consulenti del lavoro, ragionieri, ecc.). Ciascun professionista sarà dunque tenuto ad adottare una copertura assicurativa idonea ai rischi associati allo svolgimento della propria attività caratteristica: i dottori commercialisti, ad esempio, si assumono un rischio diverso a seconda che si occupino di consulenza fiscale a privati o di revisione dei conti in una società. Risulta particolarmente importante, per questa categoria professionale, anche la stipula di polizze che abbiano effetto retroattivo, dal momento in cui gli eventuali danni ai clienti possono manifestare i loro effetti dopo un periodo di tempo più o meno lungo.

La norma prevede l'obbligo per il professionista, non solo di sottoscrivere la polizza, ma anche di darne completa informazione al proprio cliente quando si sottoscrive un accordo che ha ad oggetto la prestazione professionale. Dovranno essere comunicati per iscritto al cliente gli estremi della polizza sottoscritta e, in particolare, la compagnia assicurativa di riferimento, la data di inizio e di scadenza e il suo massimale. Lo stesso legislatore ha concesso la possibilità ai consigli nazionali e agli enti previdenziali di stipulare specifiche convenzioni con le compagnie assicurative allo scopo di permettere ai professionisti di ottenere polizze a condizioni economiche più vantaggiose. In linea generale, comunque, spetta al singolo professionista la scelta della compagnia assicurativa e delle condizioni alle quali sottoscrivere la polizza.

Le polizze, come recita l'articolo 3 della Legge 148/11, sono stipulate "a tutela del cliente" ed andranno a coprire i danni derivanti da colpa, sia essa lieve o grave, escludendo i danni derivanti da dolo. Per effetto del provvedimento si mette ordine nel variegato mondo delle professioni, nel quale fino ad ora, dato il carattere facoltativo, solo una piccola percentuale dei professionisti aveva adottato una copertura assicurativa.

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